Giustizia Veneta, lo Spirito Veneto nelle leggi criminali della Repubblica (II edizione)
di Edoardo Rubini Introduzione di Lorenzo Fogliata
nella settimana tra il 24 e il 30 aprile in edicola a soli € 5,90
come supplemento de “Il Gazzettino” (l’acquisto del libro non dipende da quello del giornale)
Quest’opera svela l’anima delle leggi venete, cuore pulsante che diede pienezza all’identità di una così antica Nazione. Il testo non si limita a descrivere le concezioni giuridiche del passato, ma coglie la specificità etnica che legò la società veneta agli ordinamenti della Serenissima.
Nella sua giustizia penale lo Stato Marciano usava criteri sostanziali, cioè seguiva l’ordine morale orientato ai valori cristiani tradizionali del popolo. Il riflesso di questo immenso patrimonio di civiltà fu una pratica giudiziaria basata su mitezza, equità ed imparzialità.
La trattazione è divisa in due parti. La prima ha carattere generale e spiega la genesi del diritto veneto e i suoi principî fondamentali, la seconda spazia sulle pene in uso dal Medioevo al Settecento.
Per la prima volta si dimostrano fatti di grande rilevanza storica:
• l’intero ordinamento veneto non trae origine da quello romano, ma da una struttura sociale antichissima di matrice locale;
• sono individuati i principî cardine di tale ordinamento (Giustizia, Carità, Legalità);
• il sistema politico è in principio una democrazia diretta, che poi evolve in forma originale di Stato moderno;
• tale sistema costituzionale si è consolidato attraverso una complessa evoluzione politica a partire dal crollo dell’impero romano e non deriva affatto da nazioni dominatrici della penisola italica quali Goti, Bizantini, Longobardi, Franchi, a cui i Veneti peraltro non furono mai soggetti;
• la struttura dello Stato che pervenne a definizione verso la fine del Duecento non può equipararsi alle esperienze comunali diffuse in Italia, presentando i caratteri precoci di una repubblica parlamentare;
• il cosiddetto “arbitrium” è una sfera di poteri equitativi e discrezionali riconosciuta ai giudici, che restano in generale soggetti al principio di legalità, come dimostra un esame dettagliato dei criteri di giudizio reperiti nei testi giuridici.
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